PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO – DECRETO MINISTERIALE

Di seguito riportiamo, a titolo non esaustivo, i contenuti del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N. 132 pubblicato in data 18.09.2024 in applicazione alla Legge 56 del 29 Aprile 2024.

Ai sensi dell’art. 27, comma 1, del Decreto Legislativo 81 del 09.04.2008, il presente Decreto ENTRA IN VIGORE A FAR DATA DAL 01 OTTOBRE 2024.

A CHI SI APPLICA LA PATENTE A CREDITILa patente a crediti è obbligatoria per tutte le imprese del settore edile.
Si applica inoltre a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi che prestano la loro attività in un cantiere temporaneo o mobile (ai sensi dell’art. 89, c1, lett. a, del D.Lgs. 81/08).
Sono esclusi: chi effettua forniture di materiali; Chi presta attività intellettuale; I titolari di attestazione SOA pari o superiore alla III° Categoria.  
COME SI RICHIEDE LA PATENTE A CREDITIPer l’emissione della patente a crediti i soggetti interessati, o per il tramite di un soggetto delegato, presentano domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro il quale rilascerà la patente a crediti in formato digitale.
REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLA PATENTE A CRTEDITIIn fase di richiesta on-line il soggetto richiedente deve autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione alla Camera di Commercio;
Adempimento degli obblighi formativi per Datori di Lavoro, dirigenti, preposti;
Durc regolare in corso di validità;
Elaborazione Documento di Valutazione dei Rischi, qualora in azienda sia presente almeno un lavoratore;
Avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, qualora in azienda sia presente almeno un lavoratore;
DURF regolare in corso di validità;
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare il possesso di documento equivalente dello stato di origine.
CONTENUTI DELLA PATENTEDati identificativi della persona giuridica o dell’imprenditore individuale titolare della patente;
Dati anagrafici del soggetto richiedente;
Dati di rilascio e numero della patente;
Punteggio attribuito al momento del rilascio;
Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
La decurtazione dei crediti e gli illeciti che l’hanno causata;
L’eventuale provvedimento di sospensione o revoca.
ATTRIBUZIONE DEI CREDITIIl credito iniziale riconosciuto a tutti i richiedenti la patente a crediti è pari a 30;
In funzione della storicità dell’azienda possono essere rilasciati ulteriori 30 crediti, di cui 10 rilasciati già al momento dell’emissione della patente, 20 crediti attribuibili nel tempo in funzione della regolarità mantenuta dall’impresa o dal lavoratore autonomo;
Ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo, in funzione degli investimenti effettuati dall’azienda in materia si Salute e Sicurezza sul lavoro.

Il sistema di credito aggiuntivo che può portare fino a 100 crediti maturabili negli anni, è subordinato alla pubblicazione di ulteriore Decreto Ministeriale attualmente allo studio.
PUNTEGGIO MINIMO PER LAVORARE IN CANTIEREIl punteggio minimo è 15 crediti. E’ possibile reintegrare i crediti attraverso attività riconosciute da apposita commissione, la quale provvederà a reintegrare i crediti.

Il sistema di reintegrazione dei crediti è subordinato alla pubblicazione di ulteriore credito Ministeriale attualmente allo studio.
DECURTAZIONE DEI CREDITII crediti possono essere decurtati dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) qualora fossero riscontrate violazioni delle norme di Salute e Sicurezza contenute nell’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/08.
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE A CREDITILa patente può essere sospesa a cura dell’INL fino ad un massimo di 12 mesi, qualora dovessero verificarsi infortuni mortali o che provochino inabilità permanente assoluta o parziale;
La patente può essere revocata qualora venga accertata in via definitiva, a seguito del rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese in merito ai requisiti;
Decorsi 12 mesi dalla revoca è possibile richiedere nuovamente il rilascio della patente.
SANZIONIQualora sia permesso l’accesso in cantiere senza patente o con patente con un credito inferiore a 15 punti, verrà applicata al committente e al titolare della patente una sanzione amministrativa pario al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a Euro 6.000.
RLS/RLSTEntro 5 giorni dalla richiesta di rilascio della patente a crediti, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione al RLS aziendale o all’RLST. Viene in questo modo confermato il ruolo fondamentale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In allegato il testo integrale del D.M. 132 del 18.09.24

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